Caso Maduro, il diritto violato e l’impunità di Washington

Il trattato di estradizione del 1922 e le norme sulla sovranità rendono il sequestro di Nicolás Maduro giuridicamente indifendibile. Ma i precedenti dimostrano che, quando il diritto ostacola i propri obiettivi imperiali, Washington lo trasforma in un vincolo riservato agli altri.

Articolo pubblicato su Strategic Culture Foundation

Il processo statunitense contro Nicolás Maduro e Cilia Flores inizierà il 1° giugno 2027. Prima di allora, tuttavia, il giudice federale Alvin Hellerstein dovrà affrontare alcune questioni preliminari capaci di mettere in discussione non soltanto le accuse formulate dalla procura, ma la stessa legittimità della presenza degli imputati davanti a un tribunale di Manhattan. La prima serie di mozioni dovrà essere depositata entro il 2 settembre 2026 e sarà discussa il 17 novembre; la difesa, guidata da Barry Pollack, ha già annunciato che invocherà l’immunità spettante a Maduro in quanto capo di uno Stato sovrano, riservandosi di contestare anche la legalità della sua cattura.

Qualsiasi persona di buon senso dovrebbe innanzitutto riconoscere che il rapimento di Maduro e di sua moglie, compiuto il 3 gennaio scorso da forze speciali statunitensi nel corso di un’operazione militare condotta sul territorio venezuelano, non può essere trasformato in una normale procedura giudiziaria semplicemente definendolo «estradizione» o «missione di polizia». Non vi è stata alcuna richiesta accolta dalle autorità venezuelane, nessuna decisione di un giudice locale, nessun consenso dello Stato territoriale e nessuna autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, elementi che sarebbero necessari per parlare di estradizione. Si è trattato invece di un’incursione armata decisa unilateralmente da Washington per catturare il presidente di un altro Paese e trasferirlo negli Stati Uniti.

La qualificazione giuridica dell’operazione, del resto, non dipende dal giudizio politico che si può formulare sul governo venezuelano. Le accuse rivolte a Maduro, la controversia sulle elezioni del 2024 e la decisione statunitense di non riconoscerlo come presidente non attribuivano a Washington il diritto di entrare militarmente in Venezuela. La Carta delle Nazioni Unite vieta l’uso della forza contro l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, salvo il consenso dello Stato interessato, un’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza o una situazione di legittima difesa riconducibile all’articolo 51. Nessuna di queste condizioni era presente. Esperti indipendenti delle Nazioni Unite hanno pertanto definito l’operazione una chiara violazione dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta, sottolineando come il ricorso alla forza armata sul territorio venezuelano non potesse essere giustificato come semplice applicazione extraterritoriale della legge penale statunitense.

A ciò si aggiunge il problema dell’immunità personale. Il diritto internazionale consuetudinario riconosce ai capi di Stato in carica l’inviolabilità e l’immunità dalla giurisdizione penale degli Stati stranieri. Gli Stati Uniti proveranno a neutralizzare questo argomento sostenendo di non aver riconosciuto Maduro come legittimo presidente del Venezuela dal 2019. Ma il riconoscimento politico deciso unilateralmente da Washington non può conferire agli Stati Uniti il potere di determinare, con effetti universali, chi governi un altro Stato. Se bastasse disconoscere un governo per arrestarne militarmente i dirigenti, qualsiasi grande potenza potrebbe dichiarare illegittimo un presidente straniero e procedere alla sua cattura. Il principio di sovrana uguaglianza degli Stati verrebbe sostituito dal diritto del più forte.

Il caso presenta inoltre un elemento ulteriore, riportato all’attenzione pubblica da un recente contributo di Michael Rips sul New York Times: il trattato di estradizione concluso tra Stati Uniti e Venezuela nel 1922. Sebbene questo accordo bilaterale risalga ad oltre un secolo fa, esso non ha perso il proprio valore, non essendo stato denunciato da nessuna delle parti. Il trattato fu approvato dal Senato statunitense, ratificato dal presidente e proclamato nel 1924 da Calvin Coolidge, affinché ogni sua disposizione fosse osservata «in buona fede» dagli Stati Uniti e dai loro cittadini. Il testo stabilisce una procedura fondata su richieste diplomatiche, controllo giudiziario, produzione delle prove e rispetto delle formalità dello Stato al quale viene domandata la consegna. Precisa, inoltre, che nessuna delle parti è obbligata a estradare i propri cittadini. Soprattutto, un articolo aggiuntivo dispone che tutte le controversie tra gli Stati contraenti riguardanti l’interpretazione o l’esecuzione del trattato «saranno decise mediante arbitrato».

Washington, invece, non ha seguito nessuna di queste procedure. Ha sostituito alla richiesta diplomatica un’operazione notturna dei propri commandos e al controllo giudiziario venezuelano la forza militare. Se l’amministrazione Trump sostiene che non si sia trattato di un’invasione, ma di una forma di estradizione, allora deve spiegare perché abbia ignorato il trattato che disciplina proprio l’estradizione tra i due Paesi. Non è possibile invocare la cooperazione giudiziaria quando questa serve a legittimare l’obiettivo statunitense e abbandonarla quando le sue garanzie impediscono di raggiungerlo.

Sebbene, dunque, la clausola arbitrale offra alla difesa un argomento serio, va anche detto che essa non assicura automaticamente la liberazione di Maduro. In primo luogo, la clausola riguarda formalmente le controversie tra Stati Uniti e Venezuela, non attribuisce espressamente all’imputato il diritto individuale di imporre un arbitrato e non specifica che il giudice statunitense debba sospendere il processo. Molto dipenderà, quindi, dalla posizione assunta dalle autorità venezuelane e dalla loro eventuale decisione di presentare una richiesta formale. Gli sviluppi politici successivi alla cattura, compreso il riavvicinamento tra Washington e il governo guidato da Delcy Rodríguez, potrebbero rendere meno probabile un’iniziativa di questo tipo.

Questi limiti procedurali non cancellano l’illegalità dell’operazione. Mostrano, semmai, una delle caratteristiche più profonde dell’ordine internazionale contemporaneo: la distanza tra l’esistenza di una norma e la possibilità concreta di farla rispettare a una grande potenza. Gli Stati Uniti possono violare il diritto internazionale e, contemporaneamente, utilizzare il proprio ordinamento interno per impedire che quella violazione produca conseguenze nel processo penale da essi stessi instaurato.

La giurisprudenza statunitense offre precedenti inquietanti. Nel 1992, con la sentenza United States v. Alvarez-Machain, la Corte Suprema autorizzò il processo contro un cittadino messicano rapito in Messico su richiesta della Drug Enforcement Administration (DEA) e trasportato con la forza negli Stati Uniti. La maggioranza riconobbe che un imputato non può essere processato in violazione di un trattato di estradizione, ma concluse che il trattato con il Messico, non vietando espressamente il rapimento, non impediva ai tribunali federali di esercitare la propria giurisdizione. In altre parole, la cattura poteva costituire una violazione della sovranità messicana senza rendere necessariamente illegittimo il processo statunitense.

La conseguenza è paradossale. Uno Stato che segue la procedura di estradizione deve rispettare le condizioni previste dal trattato; uno Stato che rapisce direttamente l’imputato può sostenere che quelle garanzie non si applichino perché non vi è stata alcuna estradizione. Il fatto illecito diventa così lo strumento attraverso cui sottrarsi alle limitazioni del diritto.

Eppure, la stessa Corte Suprema aveva adottato una posizione differente nel caso United States v. Rauscher del 1886, impedendo che un uomo estradato dal Regno Unito fosse processato per un reato diverso da quello per cui era stato consegnato. In quel caso, tuttavia, l’imputato era stato trasferito attraverso una procedura regolare e poteva quindi beneficiare del principio di specialità previsto dal trattato. Maduro, essendo stato sequestrato, potrebbe trovarsi nella situazione assurda di ricevere una tutela minore proprio perché Washington ha scelto il mezzo più apertamente illegale.

Anche la dottrina elaborata in Medellín v. Texas potrebbe essere utilizzata dalla procura. La Corte Suprema stabilì nel 2008 che non tutti gli obblighi internazionali assunti dagli Stati Uniti sono direttamente applicabili dai tribunali nazionali o conferiscono automaticamente un rimedio giudiziario ai singoli. Washington potrebbe quindi sostenere che l’obbligo di ricorrere all’arbitrato operi sul piano diplomatico, senza togliere al giudice Hellerstein il potere di processare Maduro.

Non si tratta certo di una contraddizione accidentale. La stessa opinione dell’Ufficio del consulente legale del Dipartimento di Giustizia, predisposta prima dell’operazione, rappresenta un esempio emblematico del modo in cui l’esecutivo statunitense separa il diritto interno dagli obblighi internazionali. Il documento ha sostenuto che il presidente potesse ordinare unilateralmente la missione perché essa perseguiva «importanti interessi nazionali» e non raggiungeva, ai fini costituzionali interni, il livello di una guerra tale da richiedere l’autorizzazione del Congresso. Sulla compatibilità con la Carta delle Nazioni Unite, il parere ha sostanzialmente considerato non necessario arrivare a una conclusione vincolante: anche un possibile contrasto con il diritto internazionale non avrebbe impedito al presidente di procedere secondo l’interpretazione estremamente estensiva dei suoi poteri adottata dall’esecutivo.

Questa dottrina, del resto, non nasce con il rapimento di Maduro. Nel 1986, ad esempio, la Corte internazionale di giustizia stabilì che gli Stati Uniti avevano violato il divieto dell’uso della forza, il principio di non ingerenza e la sovranità del Nicaragua sostenendo i contras e minando i porti del Paese centroamericano. Washington, dal canto suo, aveva già ritirato la propria partecipazione al procedimento e rifiutò di conformarsi alla sentenza. Tre anni più tardi, l’invasione di Panama portò alla cattura di Manuel Noriega e al suo trasferimento negli Stati Uniti; l’Assemblea generale delle Nazioni Unite definì l’intervento una «flagrante violazione del diritto internazionale», senza che ciò impedisse a Washington di processare e incarcerare il leader panamense.

Ancora, nel 2003 gli Stati Uniti invasero l’Iraq senza una nuova autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, sulla base di accuse relative alle armi di distruzione di massa che si rivelarono infondate. L’allora segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan dichiarò successivamente che la guerra non era conforme alla Carta e doveva essere considerata illegale. Le conseguenze furono devastanti per l’Iraq, ma nessun dirigente statunitense venne chiamato a rispondere dell’aggressione davanti a un tribunale internazionale.

Il filo che unisce Nicaragua, Panama, Iraq e Venezuela è la pretesa statunitense di collocare le proprie decisioni strategiche al di sopra delle norme imposte agli altri. Washington invoca il diritto internazionale contro gli avversari, ricorre alle sanzioni, pretende l’esecuzione di mandati e sentenze compatibili con i propri interessi, ma contesta la competenza degli organismi internazionali o riduce gli obblighi assunti a mere questioni diplomatiche quando questi potrebbero limitarne l’azione.

Il rapimento di Maduro deve quindi essere condannato senza attenuanti. Non è un modello accettabile di cooperazione giudiziaria, ma un atto di forza che trasforma un’accusa penale nazionale in giustificazione per un’incursione militare all’estero. Accettare tale precedente significherebbe riconoscere agli Stati Uniti, e in prospettiva a qualsiasi altra potenza, il diritto di catturare i governanti stranieri che considera illegittimi o criminali.

Allo stesso tempo, sarebbe ingenuo concludere che la semplice dimostrazione dell’illegalità internazionale determinerà necessariamente la fine del processo. La storia insegna il contrario. Le regole esistono, il trattato del 1922 esiste e le violazioni sono documentabili, ma il sistema internazionale non dispone di un’autorità capace di costringere facilmente Washington a rispettarle. Gli Stati Uniti possiedono il diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza, non riconoscono automaticamente la competenza di numerosi tribunali internazionali e dispongono di una giurisprudenza interna costruita per separare la legalità della cattura dalla possibilità di processare il prigioniero.

Eppure, continuiamo a ritenere che il diritto internazionale non debba essere abbandonato solo perché Washington lo viola. Al contrario, deve essere difeso proprio contro la pretesa statunitense di applicarlo selettivamente. Ma difenderlo significa anche riconoscere che, nell’attuale rapporto di forze, la norma da sola non protegge i Paesi meno potenti dall’aggressione imperialista. Senza un ordine realmente multipolare, capace di garantire sovranità e uguaglianza sostanziale tra gli Stati, gli accordi continueranno a essere obbligatori per alcuni e facoltativi per chi dispone dei mezzi militari, economici e istituzionali per ignorarli.

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About Giulio Chinappi

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Dal 2012 si occupa di Vietnam, Paese dove risiede tuttora e sul quale ha pubblicato due libri: Educazione e socializzazione dei bambini in Vietnam (2018) e Storia delle religioni in Vietnam (2019). Ha inoltre partecipato come coautore ai testi Contrasto al Covid-19: la risposta cinese (Anteo Edizioni, 2020), Pandemia nel capitalismo del XXI secolo (PM Edizioni, 2020) e Kim Jong Un – Ideologia, politica ed economia nella Corea Popolare (Anteo Edizioni, 2020).

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